sicurezza
formazione dei lavoratori
attivazione servizio RLST
Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza
L’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008 e il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevedono che, in caso di svolgimento della formazione dei lavoratori dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la formazione debba essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici o con gli Enti Bilaterali, ove presenti nel settore e nel territorio in cui opera il datore di lavoro.
A tal fine, le aziende sono tenute a richiedere la collaborazione dell’Ente Bilaterale di Como.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008, le aziende fino a 15 lavoratori, aderenti all’Ente Bilaterale, possono richiedere all’Organismo Paritetico Provinciale, costituito presso gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo della provincia di Como, l’attivazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Il servizio di RLST è rivolto alle imprese che non hanno eletto al proprio interno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Attivazione del servizio RLST
Per l’attivazione del servizio, l’azienda interessata deve inoltrare:
- l’apposito modulo di richiesta;
- copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
La documentazione deve essere trasmessa:
- via email all’indirizzo info@entibilateralicomo.it
- oppure via PEC all’indirizzo entibilateralicomo@legalmail.it